Prima di recuperare a tassazione una plusvalenza è bene accertarsi se il trasferimento di ricchezza si è effettivamente realizzato o no. Occorre, infatti, escludere che si sia trattato di un atto a titolo gratuito che (insieme al trasferimento per causa di morte) non costituisce realizzo di plusvalenza. Se, poi, la cessione è avvenuta tra padre e figlio, l’accertamento è reso più agevole, trattandosi “di un elemento di fatto che certo avrebbe dovuto indurre il giudicante ad una specifica attenzione alle modalità con le quali la cessione … si è concretamente realizzata”. Lo afferma la Sesta Sezione Civile di Cassazione, nell’ordinanza del 29 settembre, n. 20533, con cui vengono accolte la lamentele del tassista che cedeva la licenza al figlio, e annullata la decisione di merito. Continua a leggere
SEGRETERIA PROVINCIALE AMMINISTRAZIONE – MILANO
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