Due sentenze del Consiglio di Stato ribadiscono la piena vigenza della legge 21/92 compreso l’art. 29 comma 1/quater

CONSIGLIO DI STATO : “ESPRESSIONI DEI GARANTI, IRRILEVANTI !!!

associazione_tutela_legale_taxiL’ASSOCIAZIONE TUTELA LEGALE TAXI informa i propri associati e la categoria tutta che con due fondamentali sentenze pubblicate in data odierna il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso le note cause inerenti il Comune di Grottaferrata contro una alcuni operatori e cooperative che utilizzano autorizzazioni NCC di fuori Roma nel territorio capitolino e contro la Federnoleggio. Si tratta delle cause che avevano condotto alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2014.

Ringraziando gli avvocati Marco Giustiniani e Nico Moravia dello Studio Legale Pavia e Ansaldo che in questa spinosa vicenda hanno assunto vittoriosamente la difesa di un Comune che coraggiosamente aveva deciso di applicare la disciplina vigente, vi vogliamo riportare alcuni passaggi delle sentenze che confermano quanto noi e la nostra associazione diciamo da sempre e per cui combattiamo: L’OBBLIGO DI RIMESSA NEL TERRITORIO CHE HA RILASCIATO L’AUTORIZZAZIONE NCC È IN VIGORE ED È LEGITTIMO

Il CONSIGLIO DI STATO afferma che:

a) “L’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto “… ai trasporti pubblici di linea”.

b) “La necessità dell’ubicazione della rimessa in ambito comunale costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l’istituzione del servizio mira a soddisfare”.

c) “è da escludersi che le contestate norme interne [quelle della legge n. 21/1992] determinino un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e che quindi contrastino con tutte le disposizioni dell’Unione Europea, della CEDU e costituzionali”.

d) “Nessuna rilevanza può poi essere riconosciuta alle pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle dichiarazioni contenute in atti parlamentari e di governo, invocate nell’appello, trattandosi di atti, che pur provenendo da autorevole fonte, non vincolano il giudice”.

Queste sono le parole del Consiglio di Stato la più alta corte amministrativa italiana… Queste sono le nostre parole! Questi sono i nostri fatti:

NOI RESISTEREMO UN MINUTO DI PIÙ DELL’ULTIMO ABUSIVO.

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