Questa notte è stato approvato in Prima Commissione del Senato l’emendamento Lanzillotta-Cociancich che ci fa precipitare al 2009 quando gli ncc di allora (pochi) erano liberi di uscire dalle loro rimesse e scorrazzare in tutta Italia con una semplice “prenotazione” di comodo. Oggi ci sarà la votazione in Senato qesto emendamento che porterà immediatamente ad una “sanatoria” per Uber e i noleggi abusivi.
La fine di ogni battaglia legale e di diritto, la vittoria dei furbi, degli scorretti e dei lobbisti.
Pdf degli emendamenti approvati la notte tra il 14 e il 15 febbraio 2017 in Prima Commissione del Senato
Qui di seguito il riferimento normativo http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-04-11&task=dettaglio&numgu=85&redaz=09A04321&tmstp=1239780089562
(( Art. 7-bis
Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi non di linea
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla
legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone
mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle
competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle
regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma
1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino
al 30 giugno 2009. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante «Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
gennaio 1992, n. 18.
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 29
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
«1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il
servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza
specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno
delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere
situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione»;
b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). -
1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni
possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro
territorio o, specificamente, all'interno delle aree a
traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di
autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la
preventiva comunicazione contenente, con
autocertificazione, l'osservanza e la titolarita' dei
requisiti di operativita' della presente legge e dei dati
relativi al singolo servizio per cui si inoltra la
comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione
per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria
la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di
una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco
situati nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione»;
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato
a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito
il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a
servizio di noleggio con conducente possono sostare, a
disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della
rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi
possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
di noleggio con conducente allo stazionamento su aree
pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti
a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso
delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e gli altri servizi
pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa.
L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio
con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel
comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla
stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione
dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri
comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente
di un 'foglio di servizio' completo dei seguenti dati: a)
fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro
dell'azienda e/o societa' titolare della licenza. La
compilazione dovra' essere singola per ogni prestazione e
prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del
conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione
dovra' essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di
due settimane»;
e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali,
l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli
esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto
disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e'
punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla quarta inosservanza.».

