Licenza taxi: il subentro non è cessione d’azienda

licenzaipsoa.it La scrittura privata per il subentro nella titolarità di una licenza per l’attività di conducente di taxi non dà luogo ad una cessione d’azienda e, in quanto tale, non è assoggettabile ad imposta di registro. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 1886/8/2015. La CTP di Milano non esclude in senso assoluto l’assoggettabilità ad imposta di registro di un simile contratto; si deve tuttavia escludere che lo stesso costituisca una cessione d’azienda. 

L’Agenzia delle Entrate disponeva la registrazione d’ufficio della con cui un conducente di taxi, munito di regolare licenza rilasciata dal Comune di Milano, provvedeva alla regolazione dei rapporti economici con il soggetto interessato al subentro nella titolarità della licenza stessa. Secondo l’Agenzia l’accordo realizzava una vera e propria cessione di azienda, da assoggettare al trattamento tributario previsto per quest’ultima.
Per decidere il ricorso proposto contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e relative sanzioni, la CTP ritiene essenziale procedere alla corretta qualificazione, ai fini dell’imposta di registro, della scrittura privata.
In via preliminare, rilevano i giudici milanesi, l’espressione “cessione di licenza taxi” non appare giuridicamente corretta. Infatti, la licenza taxi costituisce un provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione verifica l’esistenza dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di conducente di taxi in capo al soggetto privato richiedente il titolo all’esercizio dell’attività stessa.
Trattandosi di un provvedimento amministrativo, lo stesso non può essere oggetto di accordi stipulati fra privati nell’esercizio della loro autonomia negoziale.
Lo stesso regolamento per il servizio taxi del Comune di Milano prevede (art. 10) la possibilità del trasferimento della licenza di esercizio taxi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto designato, purché in capo al titolare ed al designato sussistano una serie di requisiti, da accertarsi da parte della competente autorità comunale.
In tale ipotesi, pertanto, non vi è un trasferimento diretto del titolo abilitativo in seguito ad accordo fra privati, ma una necessaria valutazione da parte della Pubblica Amministrazione della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività in capo al nuovo soggetto.
Con la scrittura privata, quindi, le parti si sono limitate a regolare la richiesta del titolare che cessa l’attività affinché il Comune disponga – sussistendone i presupposti – il subentro di altro soggetto munito dei requisiti previsti dalla normativa.
Secondo la CTP di Milano, l’accordo non dà luogo neppure ad una cessione di azienda.
Nell scrittura privata, infatti, non è prevista la cessione di alcun “bene” – dovendosi nuovamente escludere che la licenza taxi possa costituire un “bene” secondo le norme codicistiche.
Di conseguenza, conclude la CTP di Milano, la scrittura privata deve correttamente qualificarsi quale contratto atipico concluso fra titolare della licenza ed aspirante al subentro, finalizzato ad agevolare il subentro nella licenza di taxi secondo la prescrizione dell’art. 10 del regolamento comunale.
Ciò non esclude, in assoluto, l’assoggettabilità ad imposta di registro di un simile contratto; si deve però escludere che lo stesso costituisca una cessione di azienda.

Articolo tratto da: www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2015/06/17/licenza-taxi-il-subentro-non-e-cessione-d-azienda

 

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