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STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE SINDACALE “Federazione Italiana Autonoma Taxisti Nazionale Cisal” FEDERTAXI CISAL Art. 1 Costituzione, Sede e Durata E’ costituita l’Associazione Sindacale denominata Federazione Italiana Autonoma Taxisti Nazionale Cisal Federtaxi Cisal aderente alla Confederazione Sindacale Autonoma CISAL L’Associazione ha sede in Milano, Via Mac Mahon n. 90. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione. All’Associazione possono aderire tutte le Associazioni Sindacali di taxisti che intendono conformarsi ai principi di cui al presente Statuto. Art. 2 Finalità L’Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, ed opera esclusivamente per tutelare i diritti civili, morali, sindacali, nonché la totalità degli interessi degli associati nell’ambito dell’attività di categoria. L’Associazione intende profondere un costante impegno per la promozione e la diffusione dell’attività di servizio di conducente di veicoli da piazza (tassista) svolgendo una funzione di supporto, di stimolo e di mediazione tra cittadinanza, istituzioni e gli altri operatori del settore e ciò coordinando l’attività a livello Nazionale a Territoriale. L’Associazione si propone di: favorire, coordinare, promuovere la collaborazione tra associati al fine di fornire un servizio pubblico più efficiente nell’interesse degli utenti; elevare culturalmente l’attività professionale mediante l’istituzione di corsi di formazione professionale, corsi di lingua straniera, etc; fornire agli associati il supporto per l’attività sindacale L’Associazione potrà stipulare accordi con altre associazioni, enti, comitati, società cooperative di categoria e non, per la difesa e garanzia degli interessi dei propri associati. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Art. 3 Attività L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale nazionale. L’Associazione promuove propri progetti ed iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite a alla stessa aderente a livello territoriale . Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività. L’Associazione può inoltre svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici. L’Associazione si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività senza fini di lucro: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni e corsi; attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca. L’Associazione, nei limiti consentiti dalla legge, può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali anche di natura commerciale con contabilità separata ovvero costituire o partecipare a società di capitali o ad enti diversi da società, che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari. Art. 4 Patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni mobili e immobili e denaro pervenuti all’Associazione per donazione o successione e destinati espressamente a patrimonio; beni di ogni specie acquistati dall’Associazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità. I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all’Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito. Art. 5 Entrate Le entrate dell’Associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; quote associative; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate. Art. 6 Esercizi sociali L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo anno, per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione. Art. 7 Destinazione del patrimonio sociale All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’ Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 8 Diritti dei soci al patrimonio sociale L’adesione all’ Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’ Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’ Associazione, può per tanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all’ Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Art. 9 Soci Possono aderire all’Associazione FEDERTAXI NAZIONALE ITALIA CISAL, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Possono inoltre aderire all’ Associazione enti privati e pubblici con o senza personalità giuridica. L’ Associazione fa proprio e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. L’ammissione all’ Associazione, su domanda del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono aderenti all’ Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di soci ordinari. L’adesione all’ Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di Sostenitori che forniscano sostegno economico all’attività dell’ Associazione, nonché nominare Onorarie quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’ Associazione stessa. Sostenitori ed Onorari non sono soggetti all’elettorato attivo e passivo. I Soci dell’ Associazione prestano la loro attività con spirito di volontariato e in maniera prevalentemente gratuita. Art. 10 Perdita della qualifica di Socio La perdita della qualifica di Socio avviene per: recesso; decesso; decadenza per il mancato pagamento della quota; esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienza o per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata; il socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio appellandosi all’Assemblea. Art. 11 Doveri dei Soci L’ appartenenza dell’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. Secondo le competenze statutarie i Soci sono obbligati: ad osservare le norme del presente Statuto, del regolamento interno, se redatto, e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali; a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforma alle finalità dell’Associazione. Art. 12 Diritti dei Soci Secondo le competenze statutarie i Soci hanno il diritto: di partecipare all’Assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega; di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall’ Associazione; di dare le dimissioni in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando il versamento dell’intera quota dell’anno in corso; di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo. Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto. Il numero dei Soci è limitato. Art. 13 Comitati provinciali e zonali Possono essere costituiti o riconosciuti, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, comitati provinciali o zonali dell’Associazione. I comitati provinciali o zonali si costituiscono come enti autonomi sotto il profilo patrimoniale, finanziario, organizzativo e gestionale e devono perseguire le medesime finalità dell’ Associazione FEDERTAXI. Eleggono un proprio Comitato Direttivo ed un proprio Presidente. Possono sviluppare proprie attività, anche di carattere marginale commerciale, purché conforme allo Statuto e nei limiti consentiti dalla legge. Possono fare richiesta di finanziamento all’ Associazione FEDERTAXI garantendo il rientro delle risorse utilizzate secondo i termini stabiliti dalle parti. Art. 14 Organi dell’Associazione Sono Organi dell’ Associazione: l’Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo Il Presidente (o Segretario Nazionale) Il Tesoriere (o Segretario Amministrativo) I Revisori dei conti Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 5 esercizi. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso, anche forfettario, di tutte le spese sostenute nell’espletamento delle loro funzioni, cosi come stabilito dal Consiglio Direttivo. Art. 15 L’Assemblea L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. L’assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. È presieduta dal presidente dell’ Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi viene presieduta da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. L’assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno un decimo degli associati. È convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell’atto costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell’ Associazione stessa. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti (intervenuti o rappresentati). L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di 2/3 degli associati in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti (intervenuti o rappresentati) in seconda convocazione. Le convocazioni e le comunicazioni dell’ordine del giorno dell’Assemblea devono essere effettuate a mezzo lettera, fax, posta elettronica o con altro strumento telematico ai Soci, ovvero con avviso presso la sede dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data prevista per la stessa. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, il Presidente dell’Assemblea può inoltre in questo caso scegliere uno o più scrutatori tra i presenti. Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione o carica ricoperta. La discussione e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario, dalla stessa nominato, e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione in un apposito libro assemblee. Ogni socio ha il diritto di consultare il suddetto libro. Art. 16 Competenze dell’Assemblea L’Assemblea che indirizza tutte le attività dell’Associazione, in seduta ordinaria, ha le seguenti competenze: Eleggere il Presidente; Eleggere il Consiglio Direttivo indicando il Vice Presidente ed il Tesoriere; Approvare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; Approvare le relazioni di attività ed il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente; Deliberare su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; Autorizzare la costituzione di comitati provinciali o zonali. L’Assemblea in sede straordinaria delibera in merito alle modifiche dell’atto costitutivo e del presente Statuto, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo. Art. 17 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri tre sino a undici soci nominati dall’assemblea. Il Consiglio resta in carica 4 esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, recesso, decadenza, od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alle integrazioni del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza del loro incarico salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’espletamento delle proprie funzioni, anche in maniera forfettario, così come stabilito dal Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione possibilmente ogni semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto almeno quattro giorni prima dell’adunanza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso di contemporanea assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo nominato dai presenti. Delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; i verbali devono essere raccolti in un apposito libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo partecipano di diritto con funzioni consultive i delegati Regionali o Provinciali legittimamente eletti. Art. 18 Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo: Svolge, su indicazione dell’assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione; Esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’associazione; Può emanare regolamenti e norme interne nell’ambito del presente Statuto; Predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo, a mezzo dell’ausilio del Tesoriere, da sottoporre all’assemblea degli associati; Fissa l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico dell’associato; Delibera sulle domande di nuove adesioni ed eventuali espulsioni; Provvede a vagliare le domande di costituzione di comitati provinciali e di zona da sottoporre all’assemblea. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese all’unanimità dei presenti, fatta salva l’eventuale possibilità di opporsi del membro assente. Art. 19 Il Presidente o Segretario Nazionale Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea dei soci, tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti e dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell’assemblea. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti privati, rilasciando liberatorie e quietanze. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni è sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Art. 20 Il Tesoriere Il Tesoriere, eletto del Consiglio Direttivo ed indicato dall’Assemblea, provvede a: Registrare la totalità delle entrate e delle uscite dell’associazione, nonché alla conservazione della documentazione giustificativa delle stesse; Predisporre la bozza del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’associazione; Espletare qualsiasi altro obbligo contabile e fiscale a carico dell’Associazione, anche avvalendosi dell’ausilio di professionisti abilitati la cui retribuzione resta comunque in carico all’Associazione stessa. Art. 21 I Revisori dei conti Qualora l’Assemblea lo ritenga necessario, potrà nominare il Collegio dei Revisori dei Conti che si compone di tre membri effettivi e due supplenti. L’incarico di Revisore è incompatibile con quello di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio ha i seguenti incarichi: La tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti; Partecipare alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; Verificare la regolare tenuta dei Libri dell’Associazione; Dare pareri in merito al Bilancio Consuntivo. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno il Presidente; per quanto riguarda, invece, la durate della carica, la rieleggibilità ed il compenso, valgono le stesse norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo. Art. 22 Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento o la cessazione dell’associazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad enti od associazioni operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale, salvo diversa disposizione di legge. Art. 23 Clausola compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitrato sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il presidente del tribunale di Milano. Art. 24 Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. |