Legge 15.01.1992 , n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea.
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VERSIONE ORIGINALE ***************************************************************************************** Articolo 1 - Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea
quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono
effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta. 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e
autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. ********************************************************************************* Articolo 2 - Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le
esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge
ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le
tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che
stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente
ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o
comprensoriale. 2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di
cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni
stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo. 3. Il servizio pubblico di trasporto di persone
espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e
le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove
possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di
competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione
interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per
il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione
e alla sicurezza della stessa. ********************************************************************************* Articolo 3 - Servizio di noleggio con
conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge
all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita
richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo
stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili
di attracco. ********************************************************************************* Articolo 4 - Competenze regionali 1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia
di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel
quadro dei principi fissati dalla presente legge. 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono
attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio
delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di
realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli
altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e
territoriale. 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali
delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1
disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di
specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente
per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza. 4. Presso le regioni e i comuni sono costituite
commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio
e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un
ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli
utenti. 5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione
le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione
uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali. 6. Sono fatte salve le competenze proprie nella
materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. ********************************************************************************* Articolo 5 - Competenze comunali 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti
sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da
adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per
il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Articolo 5 bis – NON PRESENTE ********************************************************************************* Articolo 6 - Ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 1. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel
ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto
dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente
modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo
1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine
le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i
criteri per l'ammissione nel ruolo. conducente. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del
ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
sono iscritti di diritto nel ruolo. ********************************************************************************* Articolo 7 - Figure giuridiche 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di
impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro,
intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in
tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono
esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
1. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire
la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in
possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in
caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. ********************************************************************************* Articolo 8 - Modalità per il rilascio delle
licenze e delle autorizzazioni 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono
rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico
concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing
del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un
singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il
cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo
della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo
ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo
soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,
ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per poter conseguire l'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la
disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i
veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. ********************************************************************************* Articolo 9 - Trasferibilità delle licenze 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono
trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata,
purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti
condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da
cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al
servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di
guida. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o
l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non
può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della
prima. ********************************************************************************* Articolo 10 - Sostituzione alla guida 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da
persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti
prescritti: a) per motivi di salute, inabilità temporanea,
gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni
trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente
di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o
pubblici elettivi. 2. Gli eredi minori del titolare di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da
persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è
regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina
della legge 18 aprile 1962, n. sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata
per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla
conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma
dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve
essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto
alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per
un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
collaborazione di familiari, sempre ché iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del
codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere
uniformato a quello stabilito dalla presente legge. ********************************************************************************* Articolo 11 - Obblighi dei titolari di licenza
per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi
possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai
regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del
servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha
rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del
conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in
posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso
delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione
previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. 5. I comuni in cui non è esercìto
il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il
servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche
destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle
autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali,
aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di
categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti
ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in
aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse
chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercìto,
ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri. Articolo 11 bis – NON PRESENTE ********************************************************************************* Articolo 12 - Caratteristiche delle autovetture 1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono
munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è
deducibile il corrispettivo da pagare. 3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano
sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". 4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi
sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero
"servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale
competente. 5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con
conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate
di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile,
dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero
progressivo. 6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio
decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture
adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo
alla data di pubblicazione del decreto medesimo. ********************************************************************************* Articolo 13 - Tariffe 1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta
del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo
calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle
competenti autorità amministrative. 2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano
e a base chilometrica per il servizio extra urbano. 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di
noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore;
il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione
del servizio non è obbligatoria. 4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima
e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. ******************************************************* Articolo 14 - Disposizioni particolari 1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono
accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. 2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui
all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio
per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il
tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti
portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30
marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per
ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in
base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e
dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le
autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del
tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate
anche per l'esercizio del servizio di taxi. 4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste
dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti
adottati dalle regioni. ******************************************************* Articolo 15 - Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con la presente legge. 2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi
conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua
entrata in vigore. |
VERSIONE MODIFICATA DAL
MILLEPROROGHE (TECNICI) ***************************************************************************************** Articolo 1 - Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea
quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono
effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta. 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. ********************************************************************************* Articolo 2 - Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le
esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge
ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le
tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che
stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente
ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o
comprensoriale. 2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di
cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni
stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo. 3. Il servizio pubblico di trasporto di persone
espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e
le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove
possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di
competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione
interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per
il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione
e alla sicurezza della stessa. ********************************************************************************* Articolo 3 - Servizio di noleggio con
conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge
all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo
e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle
rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede
del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel
territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. ********************************************************************************* Articolo 4 - Competenze regionali 1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia
di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel
quadro dei principi fissati dalla presente legge. 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono
attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio
delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di
realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli
altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e
territoriale. 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali
delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1
disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di
specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente
per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza. 4. Presso le regioni e i comuni sono costituite
commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio
e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un
ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli
utenti. 5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione
le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione
uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali. 6. Sono fatte salve le competenze proprie nella
materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. ********************************************************************************* Articolo 5 - Competenze comunali 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti
sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da
adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per
il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Articolo 5 bis – Accesso nel territorio di
altri Comuni 1. Per il
servizio di noleggio con conducente i Comuni possono prevedere la
regolamentazione dell’accesso ai fini del prelevamento dell’utente
nel loro territorio 2. Al fine di realizzare una visione integrata
del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel
quadro della programmazione economica e territoriale i dati sui passaggi e la
loro frequenza temporale verranno trasmessi alle commissioni previste
all’art. 4 comma 4 della presente legge con lo scopo di attuare azioni di
monitoraggio e controllo. ********************************************************************************* Articolo 6 - Ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 1. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel
ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto
dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente
modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo
1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine
le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i
criteri per l'ammissione nel ruolo. conducente. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del
ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
sono iscritti di diritto nel ruolo. ********************************************************************************* Articolo 7 - Figure giuridiche 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di
impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo
5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro,
intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in
tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono
esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
1. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire
la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in
possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in
caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. ********************************************************************************* Articolo 8 - Modalità per il rilascio delle
licenze e delle autorizzazioni 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono
rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico
concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing
del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un
singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il
cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo
della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il
cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in
capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi
devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a
valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o pontile di attracco,
situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. ********************************************************************************* Articolo 9 - Trasferibilità delle licenze 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono
trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata,
purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti
condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da
cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al
servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di
guida. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o
l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non
può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della
prima. ********************************************************************************* Articolo 10 - Sostituzione alla guida 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da
persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti
prescritti: a) per motivi di salute, inabilità temporanea,
gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni
trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente
di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o
pubblici elettivi. 2. Gli eredi minori del titolare di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da
persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è
regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina
della legge 18 aprile 1962, n. sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata
per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla
conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma
dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve
essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto
alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per
un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
collaborazione di familiari, sempre ché iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del
codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato
a quello stabilito dalla presente legge. ********************************************************************************* Articolo 11 - Obblighi dei titolari di licenza
per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi
possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai
regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del
servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha
rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del
conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìtato a mezzo di autovettura,
è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni
ove sia esercìtato il servizio di taxi. In detti Comuni i veicoli adibiti a servizio di
noleggio con conducente possono sostare in attesa delle richieste di servizio
esclusivamente all’interno della rimessa. I Comuni in cui non è esercito il
servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di
noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al
servizio di taxi. AI veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è
consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione prevista per i taxi e gli altri servizi pubblici.fatto salvo quanto
previsto dall’art 5 bis 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, situata nel Comune che ha
rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento
e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nei territori di
altri Comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di
compilazione e tenuta a bordo da parte del conducente
di un “foglio di servizio”e ordinativo della prenotazione compilato
nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul
trattamento dei dati sensibili in termini di privacy contenente almeno a) fogli
vidimati e con progressione numerica; b) timbro
dell’azienda e/o societa`titolare della licenza. La
compilazione dovra` essere singola per ogni
prestazione e prevedere
l’indicazione di: 1) targa
veicolo; 2) nome del
conducente e
copia della documentazione comprovante la natura del rapporto lavorativo
subordinato o parasubordinato in essere; 3) data,
luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario
di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del
committente. Copia di tale
documentazione dovra`essere conservata anche presso la
rimessa I dati del “foglio di servizio” devono
essere trascritti in ordine cronologico, su un apposito registro conservato presso
la rimessa del vettore e devono rimanere a disposizione per eventuali
controlli per almeno 30 giorni dal giorno in cui viene effettuato il servizio. 5. I comuni in cui non è esercìto
il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il
servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche
destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle
autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali,
aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di
categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti
ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in
aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse
chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercìto,
ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri. Articolo 11 bis - Sanzioni 1. Fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei
conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente
di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita: a) con un mese
di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due
mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda
inosservanza; c) con tre
mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la
cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza. 1. quanto al mancato rispetto del
dettato dell’articolo 3 comma 1, 2, 3: a)
con una sospensione della carta di
circolazione e della patente di guida per periodi temporali da definirsi in
analogia a norme sanzionatorie già in essere nel Codice della Strada; b)
con la revoca della carta di
circolazione e della patente di guida per recidiva continuata e dopo aver
comminato le sanzioni di cui alla lettera a); 2. quanto al mancato rispetto
del dettato dell’articolo 11 comma 3 e 4: a)
con una sospensione della carta di
circolazione e della patente di guida per periodi temporali da definirsi in analogia
a norme sanzionatorie già in essere nel Codice della Strada; b)
con la revoca della carta di
circolazione e della patente di guida per recidiva continuata e dopo vaer comminato le sanzioni di cui alla lettera a); 3. quanto alla mancanza del “foglio di
servizio” a bordo del veicolo o il diniego alla sua esibizione agli organi
preposti al controllo, tale violazione viene punita a norma dell’art. 180
comma 7 del Codice della Strada. ********************************************************************************* Articolo 12 - Caratteristiche delle autovetture 1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono
munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile
il corrispettivo da pagare. 3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano
sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". 4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi
sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero
"servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale
competente. 5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con
conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate
di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello
stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero
progressivo. 6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio
decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture
adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo
alla data di pubblicazione del decreto medesimo. ********************************************************************************* Articolo 13 - Tariffe 1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta
del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo
calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle
competenti autorità amministrative. 2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano
e a base chilometrica per il servizio extra urbano. 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di
noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore;
il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione
del servizio non è obbligatoria. 4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima
e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. ******************************************************* Articolo 14 - Disposizioni particolari 1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono
accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. 2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui
all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio
per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il
tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti
portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30
marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per
ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in
base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e
dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le
autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del
tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate
anche per l'esercizio del servizio di taxi. 4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste
dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti
adottati dalle regioni. ******************************************************* Articolo 15 - Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con la presente legge. 2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi
conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua
entrata in vigore. |
VERSIONE CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI MINISTERO 28 MAG 2009 ***************************************************************************************** Articolo 1 - Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea
quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono
effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta. 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e
autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. ********************************************************************************* Articolo 2 - Servizio di taxi 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le
esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge
ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le
tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che
stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente
ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o
comprensoriale. 2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di
cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni
stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo. 3. Il servizio pubblico di trasporto di persone
espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e
le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove
possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di
competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione
interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per
il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione
e alla sicurezza della stessa. ********************************************************************************* Articolo 3 - Servizio di noleggio con
conducente 1.
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che
avanza, presso Lo
stazionamento dei mezzi 2.
E’
consentito lo stazionamento su suolo pubblico esclusivamente nel caso in cui
tra una commessa e la successiva intercorra un tempo pari od inferiore ad 1
ora. Fanno fede, ai fini della verifica del rispetto di tale obbligo, i
contenuti dei “fogli di servizio” di cui al successivo art. 11 comma 4. 3. La sede del vettore e ********************************************************************************* Articolo 4 - Competenze regionali 1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia
di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel
quadro dei principi fissati dalla presente legge. 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi
i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici
non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni
amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una
visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di
trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale. 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali
delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1
disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di
specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente
per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza. 4. Presso le regioni e i comuni sono costituite
commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio
e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un
ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli
utenti. 5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione
le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione
uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali. 6. Sono fatte salve le competenze proprie nella
materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. ********************************************************************************* Articolo 5 - Competenze comunali 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti
sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da
adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per
il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Articolo 5 bis – Accesso nel territorio di altri Comuni 1.
Per il servizio di noleggio con conducente, i comuni possono prevedere la
regolamentazione dell’accesso Le modalità per disciplinare
detto accesso nelle zone a traffico limitato, che dovranno conformarsi a
principi di massima semplificazione, saranno definite da un Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sentito il preventivo avviso della
Conferenza Unificata.
2.
Ogni comune, nell’ambito della propria autonomia e comunque nei limiti
previsti dal Codice della Strada, può, con ordinanza motivata, impedire l’accesso alle autovetture in
servizio di noleggio con conducente, a tutto o parte del proprio territorio
in occasioni particolari o per eventi eccezionali; ********************************************************************************* Articolo 6 - Ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 1. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel
ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto
dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente
modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo
1 della legge 24 marzo 1988, n. 112. 4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine
le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i
criteri per l'ammissione nel ruolo. conducente. 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del
ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
sono iscritti di diritto nel ruolo. ********************************************************************************* Articolo 7 - Figure giuridiche 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di
impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro,
intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di
servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in
tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono
esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
1. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire
la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in
possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in
caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. ********************************************************************************* Articolo 8 - Modalità per il rilascio delle licenze
e delle autorizzazioni 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono
rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico
concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing
del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un
singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il
cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo
della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il
cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in
capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi
devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 3. Per poter ********************************************************************************* Articolo 9 - Trasferibilità delle licenze 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono
trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata,
purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti
condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da
cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al
servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di
guida. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o
l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non
può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della
prima. ********************************************************************************* Articolo 10 - Sostituzione alla guida 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da
persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti
prescritti: a) per motivi di salute, inabilità temporanea,
gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni
trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente
di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici
elettivi. 2. Gli eredi minori del titolare di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da
persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è
regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina
della legge 18 aprile 1962, n. sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata
per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla
conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma
dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve
essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori
dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto
alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per
un termine non superiore a sei mesi. 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
collaborazione di familiari, sempre ché iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del
codice civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere
uniformato a quello stabilito dalla presente legge. ********************************************************************************* Articolo 11 - Obblighi dei titolari di licenza
per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi
possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai
regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio
sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la
licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le
destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto
disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìtato a
mezzo di autovettura, è vietata la sosta in
posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìtato il servizio di taxi. In detti Comuni i veicoli
adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare a disposizione
dell’utenza esclusivamente all’interno della rimessa, con l’eccezione di cui all’ultimo capoverso del comma 2 del
precedente articolo 3. I Comuni in cui non è esercito il servizio
taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio
con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di
taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito
l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione prevista per i taxi e gli altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso 5. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di
compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”
5. I comuni in cui non è esercìto
il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il
servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche
destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle
autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali,
aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di
categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti
ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in
aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse
chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercìto,
ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri. Articolo 11 bis - Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85
e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi
regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti
il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e
11 della presente legge
1. quanto al
mancato rispetto del dettato dell’articolo 3 comma 1, 2, 3: c) con una sospensione della carta di
circolazione e della patente di guida per periodi temporali da definirsi in
analogia a norme sanzionatorie già in essere nel Codice della Strada; d) con la revoca della carta di circolazione
e della patente di guida per recidiva continuata e dopo aver comminato le
sanzioni di cui alla lettera a); 2.
quanto al mancato rispetto del dettato dell’articolo 11 comma 3 e 4: c) con una sospensione della carta di
circolazione e della patente di guida per periodi temporali da definirsi in
analogia a norme sanzionatorie già in essere nel Codice della Strada; d) con la revoca della carta di circolazione
e della patente di guida per recidiva continuata e dopo vaer
comminato le sanzioni di cui alla lettera a); 3. quanto alla
mancanza del “foglio di servizio” a bordo del veicolo o il diniego alla sua
esibizione agli organi preposti al controllo, tale violazione viene punita a
norma dell’art. 180 comma 7 del Codice della Strada. ********************************************************************************* Articolo 12 - Caratteristiche delle autovetture 1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono
munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è
deducibile il corrispettivo da pagare. 3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano
sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". 4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi
sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero
"servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale
competente. 5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con
conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate
di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile,
dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero
progressivo. 6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio
decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture
adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo
alla data di pubblicazione del decreto medesimo. ********************************************************************************* Articolo 13 - Tariffe 1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta
del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo
calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle
competenti autorità amministrative. 2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano
e a base chilometrica per il servizio extra urbano. 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di
noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore;
il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione
del servizio non è obbligatoria. 4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima
e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. ******************************************************* Articolo 14 - Disposizioni particolari 1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono
accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. 2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui
all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio
per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il
tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti
portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30
marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per
ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in
base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e
dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le
autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del
tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate
anche per l'esercizio del servizio di taxi. 4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste
dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti
adottati dalle regioni. ******************************************************* Articolo 15 - Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con la presente legge. 2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi
conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua
entrata in vigore. |