Osservazioni di merito – Decreto legislativo

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FAST TPNL – FAISA CONFAIL – FEDERTAXI CISAL – FIT CISL – SILT CONFCOMMERCIO – UGL TAXI – UIL TRASPORTI – UNIMPRESA – UTI
OSSERVAZIONI DI MERITO – DECRETO LEGISLATIVO (pdf)

Le scriventi OO.SS.
Servizio di noleggio con conducente:
➢ NATURA DEL SERVIZIO
➢ Servizio pubblico locale, integrativoe complementare al trasporto pubblico di linea.
➢ TERRITORIALITA’
➢ Ambito operativo territoriale per le autorizzazioni di noleggio, per il prelevamento dell’utente, coincidentecon l’area metropolitana o con gli ambiti e le aree estese (bacini e ambiti intercomunali), come definiti dalle Regioni (Art.4, Comma 5, Legge 21/92)
➢ COMPETENZE AUTORIZZATIVE
➢ Il rilascio delle autorizzazioni di noleggio, deve avvenire tramite bandi di concorso pubblico, espletati dagli enti locali, in una logica di programmazione territoriale e contingentamento a livello regionale. Per le zone caratterizzate da intensa connurbazione, le Regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze Comunali. Istituzione di un registro nazionale degli operatori del settore ncc. Emissione della targa professionale.
➢ FORMA GIURIDICA
➢ Intestazione a persona fisica. Le figure giuridiche dovranno essere esclusivamente quelle previste dall’articolo 7 della legge 21/92
➢ ELEMENTI CHE QUALIFICANO IL SERVIZIO NCC
➢ obbligo di stazionamento in rimessa in attesa della prenotazione; Foglio di lavoro possibilità di non tornare in rimessa tra un servizio e l’altro in caso di compilazione di un foglio di serviziomultiplo, ovvero con più prenotazioni presenti, chiuso e
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giornaliero, limitatamente all’ambito operativo territoriale, coincidente con l’area
metropolitana o con gli ambiti e le aree estese (bacini e aree intercomunali), obbligo
di rientro in rimessa al termine dell’ultimo servizio prenotato; ubicazione delle
rimesse nella sede del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; prelevamento
dell’utenteammesso anche in Comune al di fuori del proprio ambito operativo
territoriale, fermo restandoil rientro in rimessa alla fine di ogni singolo servizio, al
fine di salvaguardare il carattere locale del servizio.
➢ CUMULABILITA’
➢ autorizzazioni contingentate collegate alla vettura, non cumulabili con licenze taxi,
salvo per i natanti – cfr. art. 8.2.1.L.21/92
➢ ULTERIORI PRESCRIZIONI / DISPOSIZIONI
➢ Introduzione del Cronotachigrafo digitale con foglio di servizio, al fine di prevenire
fenomeni di abuso, nonché di sfruttamento della manodoperae a garanzia dell’utenza
trasportata. Alle autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune ove esistente ZTL e/o
corsie preferenziali, è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre
facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per gli altri servizi pubblici. Per gli
accessi nel territorio di altri Comuni, riteniamo validi i criteri espressi all’art. 5-bis
della Legge 21/92
➢ POSSIBILITA’ DI REGOLARE CON CONTRATTO DI SERVIZIO
➢ possibilità di stipulare cds per aree a domanda debole dove non è sostenibile
l’erogazione del TPL “ordinario”
Servizio taxi:
➢ COMPETENZE
➢ Programmazione e contingentamento su base regionale, con rilasci delle licenze
tramite bandi decisi a livello comunale, ambiti operativi sovraccomunali, (previo
consenso delle Regionie nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 5 dell’art. 4 delle
legge 21/92)in caso di accordo specifico tra Comuni;
➢ NATURA DEL SERVIZIO:
➢ servizio pubblico a offerta indifferenziata, licenze contingentate, tariffe determinate
dal Comune sulla base di criteri stabiliti dalle Regioni.
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➢ CUMULABILITA’
➢ Taxi non cumulabili con autorizzazioni ncc, salvo per i natanti – cfr. art.
8.2.1.L.21/92; divieto di cumulo di licenze taxi.
➢ FORMA GIURIDICA:
➢ intestazione licenza a persona fisica; le figure giuridiche dovranno essere
esclusivamente quelle previste dall’art. 7 delle legge 21/92.
➢ POSSIBILITA’ DI REGOLARE CON CONTRATTO DI SERVIZIO:
➢ possibilità di stipulare cds es. per aree a domanda debole dove non è sostenibile
l’erogazione del TPL “ordinario”;
➢ ALTRE PRESCRIZIONI / DISPOSIZIONI
➢ divieto di esclusiva in caso di adesione a cooperative o forme associative, solo nel
caso in cui l’operatore tassista possa collegarsi a numeri unici e/o app licazioni
tecnologiche di natura pubblica fornite e/o gestite da Enti pubblici Locali e/o
Nazionali; pubblico elenco nazionale dei soggetti titolari di licenza (presso il CED
del MIT); consentire per lo svolgimento del servizio l’utilizzo anche di veicoli locati a
lungo termine
Piattaforme tecnologiche di intermediazione:
➢ i soggetti titolari e gestori delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra gli
utenti e i soggetti titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi o le imprese
autorizzate all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, devono essere iscritti
al registro nazionale degli operatori del settore presso il Ministero dei Trasporti.
Nell’esercizio della propria attività devono rispettare le disposizioni di cui alla Legge
21/92 e successive modifiche e integrazioni, nonché le discipline regionali vigenti,
garantendo le differenti peculiarità del servizio taxi e del servizio di noleggio con
conducente; iscrizione a titolo onesoro al registro sede legale e domicilio fiscale
nell’ambito dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo di pagare le tasse in Italia
per i servizi prestati; I gestori delle piattaforme e delle applicazioni tecnologiche
potranno applicare una scontistica massima pari al 15% della tariffa. Istituzione di
un numero telefonico pubblico di chiamata taxi a tre cifre con integrazione di di un
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applicativo per tutti i tassisti italiani; il servizio dovrà essere gratuito e i dati sensibili
dovranno eseere conservati in un server del Ministero; il Ministero si impegna a
diffondere e pubblicizzare tale servizio in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie

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